DA FONTE TRASPORTI
ACCORDO TRA ITALIA E GERMANIA DEL 22 OTTOBRE 1993 - RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE TARGHE DI PROVA TRA ITALIA E GERMANIA
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ACCORDO
22 ottobre 1993
(S.O.G.U. n. 87 del 15.4.1994)Scambio di Note tra Italia e Germania sul riconoscimento reciproco delle targhe di prova.
Bonn, 22 ottobre 1993
Il Ministro dei trasporti della Repubblica Federale di Germania
al Ministro dei trasporti della Repubblica Italiana
On.le Raffaele Costa - ROMASignor Ministro,
ho l'onore di confermare la presa visione della Sua lettera del 22 ottobre 1993 che nel testo tedesco concordato recita come segue:"1) Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Federale di Germania ammette alla circolazione sul proprio territorio - per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli muniti di targa prova italiana in stato di validità a condizione che:
a)
i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;
b)
venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania.
Sono considerate:
a)
quale autorizzazione alla circolazione:
l'autorizzazione italiana per la circolazione di prova e una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare della autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dal Ministero dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Concessione - in cui siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell'autorizzazione o da un suo procuratore i seguenti elementi:
-
sigla e numero di targa
-
anno di validità
-
nome e sede della Ditta intestataria
-
fabbrica del veicolo
-
numero di identificazione del veicolo
-
massa complessiva massima a pieno carico (Kg)
-
inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose,
carico ammesso sull'asse
anteriore
(Kg)
medio
(Kg)
posteriore
(Kg)
b)
e quale documentazione assicurativa:
il certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
2) Il Governo della Repubblica Italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio - per viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli immatricolati nella Repubblica Federale di Germania con numeri di targa rossi in stato di validità, a condizione che:
a)
i veicoli siano muniti dei rispettivi documenti di circolazione
b)
venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Italiana.
Sono considerati:
a)
quali documenti di circolazione:
la carta di circolazione per veicoli con targa rossa (rilasciata o come documento singolo o come fascicolo a più fogli). La carta di circolazione singola ovvero il fascicolo vengono provvisti di timbro ufficiale dall'autorità amministrativa (ufficio di immatricolazione per i veicoli a motore) e devono contenere almeno i seguenti elementi:
-
periodo di validità
-
sigla e numero della targa rossa
-
nome ed indirizzo dell'intestatario
-
tipo, fabbrica e numero di identificazione del veicolo
-
massa complessiva a pieno carico (Kg) all'asse
anteriore
(Kg)
medio (Kg) posteriore (Kg)
b)
e quale documentazione assicurativa:
la targa rossa in stato di validità. I veicoli muniti di targa rossa rientrano nella Direttiva del 24 aprile 1972 (n. 72/166/CEE), sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di assicurazione responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Non è necessario recare con sé il certificato di assicurazione (carta verde internazionale).
Qualora ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo, che entrerà in vigore a partire dal gennaio 1994".
Ho l'onore di comunicarLe che concordo con la proposta da Lei fatta. Di conseguenza la Sua lettera del 22 ottobre 1993 e la mia risposta costituiscono un accordo che entrerà in vigore il 1° gennaio 1994.
Cordiali saluti
Matthias Wissmann
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Signor Ministro,
ho l'onore di proporre quanto segue:1) Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Federale di Germania ammette alla circolazione sul proprio territorio - per i viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli muniti di targa-prova italiana in stato di validità a condizione che:
a)
i veicoli siano muniti delle rispettive autorizzazioni alla circolazione;
b)
venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Federale di Germania.
Sono considerate:
a)
quale autorizzazione alla circolazione:
l'autorizzazione italiana per la circolazione di prova e una dichiarazione stilata su carta intestata alla Ditta titolare della autorizzazione, conformemente al modello prestabilito dal Ministero dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Concessione - in cui siano annotati e sottoscritti, con scrittura indelebile, dallo stesso intestatario dell'autorizzazione o da un suo procuratore i seguenti elementi:
-
sigla e numero della targa
-
anno di validità
-
nome e sede della Ditta intestataria
-
fabbrica del veicolo
-
numero di identificazione del veicolo
-
massa complessiva massima a pieno carico (Kg)
-
inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose,
carico ammesso sull'asse
anteriore
(Kg)
medio
(Kg)
posteriore
(Kg)
b)
e quale documentazione assicurativa:
il certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
2) Il Governo della Repubblica Italiana, su base di reciprocità, ammetterà a sua volta alla circolazione sul proprio territorio - per viaggi di prova, collaudo e trasferimento - i veicoli immatricolati nella Repubblica Federale di Germania con numeri di targa rossi in stato di validità, a condizione che:
a)
i veicoli siano muniti dei rispettivi documenti di circolazione
b)
venga comprovata l'esistenza di un'assicurazione valida per la Repubblica Italiana.
Sono considerati:
a)
quali documenti di circolazione:
la carta di circolazione per veicoli con targa rossa (rilasciata o come documento singolo o come fascicolo a più fogli). La carta di circolazione singola ovvero il fascicolo vengono provvisti di timbro ufficiale dall'autorità amministrativa (ufficio di immatricolazione per i veicoli a motore) e devono contenere almeno i seguenti elementi:
-
periodo di validità
-
sigla e numero della targa rossa
-
nome ed indirizzo dell'intestatario
-
tipo, fabbrica e numero di identificazione del veicolo
-
massa complessiva massima a pieno carico (Kg)
-
inoltre, per i veicoli adibiti al trasporto di cose,
carico ammesso all'asse
anteriore
(Kg)
medio
(Kg)
posteriore
(Kg)
b)
e quale documentazione assicurativa:
la targa rossa in stato di validità. I veicoli muniti di targa rossa rientrano nella Direttiva del 24 aprile 1972 (n. 72/166/CEE) sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di assicurazione responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Non è necessario recare con sé il certificato di assicurazione (carta verde internazionale).
Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un Accordo, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1994.
Bonn, 22 ottobre 1993
Raffaele Costa