DA FONTE DTT
CIRCOLARE U.D.G. N. A16 - PROT. N. 267/MN - 05/05/2000 - BASSANINI - CIRCOLARE CONTROLLO A CAMPIONE SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento dei Trasporti terrestri
U.di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre
Segreteria TecnicaRoma, 5.05.2000
Prot. n. 267/MN
Circolare U. di G. N. A16
All. 2OGGETTO: Circolare n. 8/99 del 22.10.99 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica. Controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.
Si trasmette copia della circolare in oggetto, recante direttive in materia di modalità di svolgimento delle procedure di controllo a campione, previste dallart. 11 del D.P.R. n. 403/1998, n. 403, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti.
A tale riguardo, nel sottolineare la piena condivisibilità delle indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, appare opportuno segnalare alcuni aspetti significativi dellattività di controllo in parola, rispetto ai quali si richiama lattenzione delle SS.LL.:
I controlli a campione debbono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni. A tale scopo, si ritiene che questa esigenza di tempestività possa essere assicurata mediante verifiche con cadenze settimanale;
Gli esiti dei controlli debbono essere resi tempestivamente noti e comunicati al Dipartimento per la Funzione Pubblica Ufficio Ispettorato. Conseguentemente:
gli esiti dei controlli effettuati, riepilogati utilizzando la scheda allegata alla presente circolare, dovranno essere comunicati ai Sigg. Coordinatori, i quali provvederanno a trasmetterli, a cadenza trimestrale, direttamente al predetto Dipartimento;
ciascun Ufficio, inoltre, provvederà ad affiggere, nei locali ove ha accesso il pubblico, copia delle schede riepilogative trasmesse mensilmente, avendo cura che le stesse non contengano mai dati relativi alla identità degli utenti o comunque elementi in base ai quali si renda possibile risalire allidentità degli stessi;
poiché la percentuali dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa allautonoma determinazione di ciascuna Amministrazione, si dispone che la stessa sia non inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive acquisite settimanalmente nellambito di ciascun procedimento di competenza;
in caso di accertata mendacità, dal combinato disposto di cui allart. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403/1998 e dellart. 26 della legge n. 15/1968 deriva, a carico del dichiarante, una duplice responsabilità di natura amministrativa e penale.
Sotto il primo aspetto, è previsto che lutente decada dai benefici eventualmente conseguiti in ragione della dichiarazione non veritiera, e pertanto si dovrà procedere allannullamento dufficio dei provvedimenti adottati ogni qualvolta i fatti, gli stati o le qualità falsamente dichiarate rappresentino presupposti o condizioni essenziali alla adozione dei provvedimenti stessi.In tal caso si rammenta la necessità che la procedura di annullamento dufficio sia sempre rispettosa dei principi statuiti dalla legge n. 241/90 (comunicazione dellavvio del procedimento, indicazione del responsabile del procedimento, ecc..).
Sotto laspetto delle responsabilità di natura penale, si sottolinea la necessità di dare tempestiva comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente delle ipotesi di mendacità verificate in via amministrativa.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto con circolare U. di G. n. A/27 del 25.11.99, in tema di patenti di guida conseguite a seguito di superamento di esame orale, disposto sulla base di falsa dichiarazione da parte degli interessati in ordine al mancato possesso del titolo di studio relativo alla scuola dellobbligo.
Si ribadisce infatti che, salve facendo le responsabilità penali derivanti dal caso di specie, lammissione allesame orale non rappresenta in sé un "beneficio", bensì una modalità di accertamento della idoneità tecnica alla conduzione di veicoli che, a tutti gli effetti, deve ritenersi equivalente al metodo dei "questionari".
Cosicchè, svolto regolarmente lesame orale innanzi al funzionario esaminatore, il quale abbia accertato lidoneità del candidato, sotto laspetto amministrativo non si rinvengono i presupposti giuridici in base ai quali procedere allannullamento dufficio dellesame stesso e, conseguentemente, del provvedimento di rilascio della patente di guida.
Data la rilevanza della questione, lillustrata impostazione interpretativa è stata comunque sottoposta al parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le cui eventuali osservazioni difformi si provvederà a comunicare per mezzo di apposite circolare.
Si fa presente, inoltre, che se dallesito dei controlli emergono meri errori materiali (dichiarazioni formalmente irregolari che possono essere regolarizzate, anche dufficio, poiché risultanti sostanzialmente veritiere). Non si darà luogo alla descritta procedura dannullamento dei provvedimenti adottati, né dovrà esserne notiziata lA.G.
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Poiché, come si è detto, lattività di verifica a campione sulla veridicità delle autocertificazioni deve assumere carattere di sistematicità, si invita ciascun Ufficio ad individuare uno o più responsabili delle procedure di controllo, che potranno divenire anche stabili referenti per tutte le altre Amministrazioni che avranno necessità di accedere ai dati tenuti a livello locale dalla M.C.T.C..
Appare utile sottolineare che, in base agli elementi conoscitivi che verranno trasmessi al Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché agli esiti di visite ispettive che lo stesso Dipartimento svolgerà periodicamente su tutto il territorio, sarà dato impulso ad interventi di tipo sanzionatorio a carico di coloro che si renderanno inadempienti allobbligo di procedere ai controlli a campione e, viceversa, verranno attivati incentivi tesi a premiare limpegno dei funzionari e dei dirigenti che, in termini di efficienza ed efficacia, dimostreranno di aver realizzato i migliori risultati.
Allo scopo di assicurare la massima celerità nella acquisizione delle informazioni necessarie, laddove non siano ancora in uso sistemi di posta elettronica e nelle more dellattivazione di collegamenti telematici tra Amministrazioni, le richieste di verifica della veridicità delle autocertificazioni ed i relativi riscontri possono essere trasmessi via fax.
Nel segnalare, infine, che anche linvio delle informazioni richieste costituisce un dovere dufficio, si fa presente che lAmministrazione che detiene i dati oggetto di accertamento è tenuta ad indicare, oltre allesito del controllo effettuato, lUfficio che ha proceduto al controllo stesso, la data ed il responsabile del procedimento.
F.TO IL CAPO DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ANNAMARIA FABRETTI LONGO
All. 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione PubblicaCircolare N.8/99 del 22 ottobre 1999.
Prot. N. 44700/99Oggetto: Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dallart.11 del DPR 20 ottobre 1998, n.403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
Premessa
Ai fini della piena attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n.127 e del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, si ravvisa la necessità di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
1.Tipologia dei controlli
Il DPR n. 403/1998, nel disciplinare la materia dei controlli, stabilisce allart. 1, c.3, che le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive (amministrazioni procedenti) sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle medesime ai sensi dellart.11 del regolamento medesimo.
I controlli sulle autocertificazioni richiedono la collaborazione di amministrazioni diverse da quella procedente. Le modalità di tale collaborazione possono variare, dando luogo a due tipologie di controlli, quelli diretti e quelli indiretti.
Sono diretti i controlli che l'amministrazione procedente effettua accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante (per es. mediante un collegamento informatico fra le rispettive banche dati)
I controlli indiretti comportano, ogni volta che l'amministrazione procedente ha necessità di effettuare una verifica su una o più autocertificazioni, lattivazione della amministrazione certificante affinché confronti i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.
2. Controlli diretti
Per favorire una rapida conclusione dei procedimenti di controllo attraverso la diretta acquisizione delle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti, il Dipartimento della funzione pubblica e l'AIPA provvederanno ad accelerare le procedure per l interconnessione telematica fra le amministrazioni; il che consentirà di effettuare il controllo sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni da parte dell'amministrazione procedente nei confronti di quella certificante.
3. Controlli indiretti
Considerato lo stato attuale delle interconnessioni telematiche tra pubbliche amministrazioni risultano di fondamentale importanza i controlli indiretti, quale sistema privilegiato di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Di seguito sono riportate indicazioni sulle procedure di svolgimento dei controlli indiretti che devono essere seguite dalle amministrazioni procedenti e certificanti.
- Amministrazioni procedenti
I controlli a campione sulle autocertificazioni devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni.
Gli esiti dei controlli effettuati dalla amministrazione procedente devono essere resi pubblici e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica. Nel caso di dichiarazione mendaci, lamministrazione procedente deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti allautorità giudiziaria ai sensi dellart. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le amministrazioni procedenti dovranno stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione attenendosi alle seguenti indicazioni:
1. Controllare prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, delledilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, nonché nellambito delle procedure di gara;
2. Nella effettuazione dei controlli, privilegiare la tempestività alla estensione dei medesimi. La percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa allautonoma determinazione delle singole amministrazioni anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.
3. Gli esiti dei controlli devono essere tempestivamente resi noti
Il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso lUfficio Ispettorato, effettua ispezioni sullintero territorio nazionale, al fine di verificare il corretto svolgimento dei controlli ai sensi della normativa vigente e sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.
Il Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle verifiche si avvarrà anche della collaborazione dei Difensori civici, delle Prefetture, delle associazioni di tutela dei cittadini e di quelle di categoria.
Ogni anno saranno effettuate non meno di 100 ispezioni presso le amministrazioni pubbliche, anche su segnalazione dei soggetti precedentemente indicati.
In esito alle verifiche, il Dipartimento della funzione pubblica attiverà tempestivamente tutti gli interventi sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti, secondo la normativa vigente. Inoltre, promuoverà ladozione di incentivi, per riconoscere e premiare limpegno di dirigenti e funzionari che si siano distinti per spirito di iniziativa, efficienza ed efficacia nellattuazione delle norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le migliori esperienze in materia di controlli sulle autocertificazioni saranno oggetto di diffusione e di promozione come modello per le altre amministrazioni.
2. Amministrazioni certificanti
Le amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere tempestivamente alle richieste di verifica avanzate dalle amministrazioni procedenti. Il mancato riscontro alla richiesta di controllo delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi, potranno essere adottati protocolli di comunicazione tra le amministrazioni procedenti e le amministrazioni certificanti, diretti a promuovere canali di comunicazione "dedicati" ai controlli sulle autocertificazioni, così da facilitare lo scambio di informazioni.
Nello scambio delle informazioni riguardanti i controlli sulle autocertificazioni le amministrazioni dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica. In ogni caso, le comunicazioni suddette dovranno contenere lindicazione, oltre che dellesito del controllo, anche dell'ufficio controllante, del responsabile del procedimento e della data.
IL MINISTRO
F.to Angelo Piazza