interstazioni_circ.gif (2901 byte)

DA FONTE TRASPORTI
D.M. TRASPORTI 26/04/1996 - LEGGE 264/91 - UNA TANTUM DOVUTO DALLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITĀ DI CONSULENZA


MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRTO 26 aprile 1996.

Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attivitā di consulenza.
(Pubblicato nella G.U. del 16.7.1996 n. 165)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attivitā di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 8, comam 4, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, la determinazione del contributo una tantum per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 stesso articolo, da versarsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge in argomento;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo una tantum di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 264, č determinato in L. 50.000.

2. L'importo del contributo una tantum da versarsi sul capo XV, capito 2454, art. 01, sarā destinato ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, art. 8, della legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Il gettone di presenza per le riunioni della suddetta commissione č fissato in L. 3.000 lorde, in conformitā al disposto della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il ministro dei trasporti
e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro del tesoro
GIARDA