interstazioni_circ.gif (2901 byte)

DA FONTE TRASPORTI
CIRCOLARE PROT. N. 0576/4307(1) - 07/03/1995 - ACCESSO AGLI SPORTELLI M.C.T.C. DEI COLLABORATORI FAMILIARI E DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE -  LEGGE N. 264/91


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43

Roma, 7 marzo 1995
Prot. n. 0576/4307(1)

OGGETTO: Accesso agli sportelli M.C.T.C. dei "collaboratori familiari" e degli "associati in partecipazione". Legge n. 264/91.

E' stato più volte richiesto a questa Direzione Generale M.C.T.C. di definire la posizione dei "collaboratori familiari" e degli "associati in partecipazione" di Imprese esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in ordine alla legittimità di accesso di costoro agli sportelli M.C.T.C., alla luce della legge n. 264/91.

Premesso che, a norma dell'articolo 4, 2° comma, della medesima legge, gli "Studi di consulenza" possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso pubblici Uffici, di propri dipendenti ancorchè non in possesso di specifici requisiti personali e professionali, stante il parere n. 913/92-925/92 espresso dalla II Sezione del Consiglio di Stato e reso noto con circolare n. 1888/4307(4) del 24.6.1993, si conferma che le Imprese o Società autorizzate dalla Provincia ai sensi della legge n. 264/91 possono agire tramite:
a) il titolare dell'Impresa individuale;
b) il personale dipendente (cioè iscritto nei libri paga dell'impresa individuale o della Società) munito di apposita delega;
c) i soci abilitati dall'atto costitutivo della Società;
d) il legale rappresentate della Società.

Ciò posto, appare opportuno illustrare quanto segue:

A) IMPRESA FAMILIARE
A norma dell'art. 230-bis Codice Civile, il familiare, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'Impresa familiare, ha diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili ed alle decisioni attinenti alla gestione straordinaria dell'impresa. In caso di cessazione della prestazione o di alienazione dell'Azienda, egli ha anche diritto a percepire una liquidazione in danaro.
Inoltre, la medesima disposizione chiarisce che per "Impresa familiare" deve intendersi quella in cui collaborano il coniuge, i parenti e gli affini.
Quella del "collaboratore di Impresa familiare" si appalesa, quindi, come una figura intermedia tra il lavoratore subordinato ed il socio d'Impresa: mutuando da entrambe taluni degli elementi di qualificazione.
In concreto, al di là di ogni classificazione teorica è certo che il "collaboratore familiare" può prestare il proprio lavoro, nell'ambito di uno "Studio di consulenza automobilistica", secondo modalità che consentono l'acceso agli sportelli M.C.T.C. Pertanto, ai fini di una corretta e trasparente applicazione della legge n. 264/91, deve appurarsi:
a) la qualità di "FAMILIARE CHE PRESTA IN MODO CONTINUATIVO LA PROPRIA ATTIVITA' DI LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE DI ...", attraverso autocertificazione od atto costitutivo dell'Impresa stessa;
b) la sussistenza di una delega alle operazioni di sportello, rilasciata dal titolare dell'Impresa familiare.
 

B) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Dalla disciplina prevista dagli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile, si desume la possibilità che l'associato in partecipazione possa collaborare all'impresa mediante "apporti" di varia natura: non avendo il legislatore posto limiti in tal senso, se non quelli ravvisabili nei principi generali di liceità e di non contrarietà alle esigenze di ordine pubblico.
Pertanto, posto che l'associato in partecipazione non assume in alcun caso la qualità di socio e che, conseguentemente, le responsabilità per gli altri compiti nell'esercizio dell'attività d'Impresa ricadono comunque sull'associante, i suddetti apporti possono consistere non solo in somme di danaro o nella messa a disposizione di determinati beni, ma anche nell'opera dell'associato stesso (v. articolo 49, 2/c del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Ciò premesso, laddove l'apporto dell'associato abbia lo scopo di instaurare una collaborazione con Imprese esercenti attività di consulenza automobilistica, per l'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso agli sportelli M.C.T.C. occorre distinguere tra:

a) ASSOCIATI CON APPORTO DI DANARO O ALTRI BENI
Tali soggetti sono esclusi dall'accesso in esame;

b) ASSOCIATI CON APPORTO DI LAVORO
Detti soggetti possono accedere agli Uffici M.C.T.C., purché comprovino tale qualità (anche a mezzo di autocertificazione) e siano muniti di specifica delega, rilasciata dall'associante, allo svolgimento di operazioni di sportello.

c) ASSOCIATI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA
Indipendentemente dall'apporto conferito, i soggetti in esame possono accedere senza limitazioni agli sportelli M.C.T.C., previa documentazione della propria qualità di rappresentati legittimati ad agire in nome dell'associante.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti