CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO


25 LUGLIO 2008









che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l’attività di autoscuole, di scuole nautica e di studi di consulenza automobilistica e nautica.





Decorrenza: 1 gennaio 2008


Scadenza: 31 dicembre 2009 per la parte economica

31 dicembre 2011 per la parte normativa



VERBALE DI ACCORDO



In applicazione dell’accordo 25 luglio 2008, addì 28 luglio 2009 in Roma


tra


l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA)


assistita dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA)

e


la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)



la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)


l’Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI)


è stato completato il nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di scuole nautica e di studi di consulenza automobilistica e nautica.


Premessa


Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio '93 ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di categoria le finalità in tema di relazioni sindacali.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.


Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e di agenzia nautica, più conformi alla necessità di piena attuazione della Legge 264/91, del Codice della Strada e delle sue modifiche, nonché dei decreti in esso previsti e di conformità alle direttive UE, altresì salvaguardando l’importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti.


Le parti quindi convengono sulla opportunità che l’attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti, in conformità a quanto già attuato nei paesi della CEE. Ciò anche al fine di migliorare il compito sociale delle aziende del settore finalizzato ad una maggiore educazione stradale con l’insegnamento delle norme di condotta sulle strade a tutti i suoi utenti, per una formazione continua dei conducenti, soprattutto quelli professionali, per l’ottenimento di una mobilità sostenibile, efficiente e sicura.


A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 - Sfera di applicazione


Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di scuole nautica e di studi di consulenza automobilistica e nautica.

Art. 2 - Relazioni industriali


Livello nazionale

L'Unasca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:

a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;

b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;

c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 18 giugno 1990;

d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.1984 n.635 nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;

e) eventuali progetti in materia di fondi di previdenza integrativa che possono interessare il settore;

f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.


Ambito territoriale e aziendale

Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.

Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSU sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.


Costituzione dell'Osservatorio Nazionale

Le parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.

L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.

In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:

· l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati; l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n.903/77 e n.125/91 e loro successive modificazioni; l’applicazione nel settore dell’apprendistato professionalizzante;

· i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro).

· la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU e OO.SS. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;

· lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;

· la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.

L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.

Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.

Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.

L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.


RSU

Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delle RSU. Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti

- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti

- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.

In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.



Art. 2 bis – Sicurezza sul lavoro


1. In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonchè la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 47 e ss. del decreto legislativo n.81/2008.

2. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle norme di cui al precedente comma, dall’accordo interconfederale Confetra e CGIL, CISL e UIL del 24 luglio 1996.



Art. 3 - Assunzione


1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione;

2) il livello di inquadramento a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

5) il numero di matricola.

2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1) la carta d'identità o documento equivalente;

2) il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore;

3) il tesserino di codice fiscale;

4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda istruttori ed insegnanti di autoscuole e scuole nautiche, ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;

5) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma dei corsi di addestramento frequentati.

3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.

4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

5. E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.




Art. 4 - Periodo di prova


1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

- 5 mesi per i quadri;

- 2 mesi per gli impiegati del 5° livello, nonché per il personale da adibire all'attività di insegnante o di istruttore di guida o di nautica;

- 1 mese per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;

- 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.

3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitato da ciascuna delle due parti, in quasiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.

5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, I'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.

7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.



Art. 5 - Classificazione del personale


1. A decorrere dall'1.6.1995 ai dipendenti classificati come quadri spetta un'indennità di funzione pari a euro 25,82 mensili lorde per quattordici mensilità.


Quadri

Appartengono a questo livello i quadri di cui alla legge 190/85 che esplicano funzioni direttive con ampia discrezionalità, autonomia di poteri e facoltà decisionali nell'ambito degli obiettivi fissati dalla proprietà aziendale, in possesso di approfondite conoscenze tecno-specialistiche integrate da notevole esperienza.

Profili esplicativi:

- Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica e Nautica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3.8.1990 n.301 art.8 e di cui alla Legge n.50 del 1971

- Responsabile di unità operativa

- Responsabile dei servizi amministrativi e contabili.


5° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito delle direttive aziendali svolgono funzioni di concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.

Profili esemplificativi:

- Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3.8.1990 n.301 art.8

- Responsabile di sistemi informatici, gestione programmi

- Insegnante-Istruttore di autoscuola o di scuola nautica

- Capo ufficio contabilità

- Capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.



4° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di concetto tecnico-amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.

Profili esemplificativi:

- Insegnanti di autoscuola o di scuola nautica

- Impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche di settore: trasporto merci - contabilità - M.C.T.C. - P.R.A. - internazionali - patenti - C.A.P. - A.D.R. - attestati professionali

- Responsabile C.E.D..


3° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive richiedenti conoscenze teorico pratiche, acquisibili mediante addestramento professionale e esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti.

Profili esemplificativi:

- Responsabile di segreteria

- Istruttore di guida o nautica

- Impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto merci

- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici.


2° livello

Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive.


Profili esemplificativi:

- Impiegato d'ordine

- Addetto di segreteria

- Archivista

- Protocollista

- Schedarista

- Dattilografo

- Codificatore

- Centralinista

- Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione di pratiche auto, natanti e patenti auto e/o nautiche, anche con funzioni di ricevimento clientela

- Operatore informatico.


1° livello

Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni per le quali si chiede il possesso di semplici capacità pratiche.

Profili esemplificativi:

- Fattorino

- Addetto alle pulizie

- Usciere.



Norma transitoria

In occasione del CCNL 18 ottobre 1995 le parti hanno convenuto di definire come livello Quadri il livello più elevato della classificazione del personale, rinumerando conseguentemente gli altri livelli, nonché di istituire un nuovo livello intermedio tra l’ex 3° e il 2° livelo, con valore retributivo base di lire 550.000 ed un’indennità di contingenza corrispondente a quella del 2° livello.


Art. 6 - Mutamento di mansioni


1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.

3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni dei livelli Quadri e 5° e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà al lavoratore, per il periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.



Art. 7 - Cumulo di mansioni


1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.

2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.

3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.



Art. 8 - Orario di lavoro


1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.

2. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro (comprensiva dell’orario normale contrattuale e dell’orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n.66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.

3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.

4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.

5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.

6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.





Art. 9 - Riposo settimanale


1. Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.



Art. 10 - Giorni festivi


1. Sono considerati giorni festivi:

a) la domenica

b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania (6 gennaio) DPR 28.12.85 N. 792;

3) Lunedì dopo Pasqua (mobile);

4) Anniversario Liberazione (25 aprile);

5) Festa del lavoro (1° maggio);

6) Festa della Repubblica (2 giugno)

7) Assunzione (15 agosto);

8) Ognissanti (1° novembre);

9) Immacolata Concezione (8 dicembre);

10) S. Natale (25 dicembre);

11) S. Stefano (26 dicembre);

12) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno S.Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono).

2. Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra.

3. Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto che il sabato venga considerato giornata festiva.

4. Per le festività di cui al punto b) cadenti di sabato o di domenica o in altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata ai sensi del comma 1 del successivo art.12.



Art. 11 - Festività soppresse


1. Quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno (1° gennaio-31 dicembre).

2. Potranno essere stabilite diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di gennaio successivo.

4. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.



Art. 12 - Retribuzione


1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:

1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;

2) aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art. 16;

3) eventuali aumenti di merito o superminimi;

4) indennità di contingenza;

5) indennità di funzione per i quadri.

2. Non fanno parte della retribuzione, i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 13 e 31 e qualunque altra indennità avente carattere risarcitorio.

3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22, per i lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni, o per 26, in caso di lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.

4. Gli importi mensili dell’ex indennità di contingenza sono i seguenti


Livelli

euro





Quadri

452,81


445,84


442,41


439,83


439,83


437,56



Art. 13 - Indennità di cassa


1. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5 % del minimo tabellare mensile.

2. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.

3. Tale indennità non concorre al computo del T.F.R., nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali.



Art. 14 - Lavoro notturno - lavoro domenicale con riposo compensativo - lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali


1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.

2. E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.

3. E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.

4. E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.

5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 12:

Lavoro notturno: maggiorazione del 20%

Lavoro domenicale con riposo compensativo:

a) diurno: maggiorazione 20%

b) notturno: maggiorazione 50%

Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale): maggiorazione 50%.



Art 15 - Lavoro straordinario e banca ore


1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.

2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.

3. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite settimanale previsto dall'art. 8, comma 1.

4. E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 10.

5. E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.

6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 12:

lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%

lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 55%

lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 55%

lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 80%.

7. Le suddette percentuali, come per quelle dell'art. 14, non sono cumulabili, intendendo che la maggiore assorbe la minore.

8. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.

9. Nelle aziende con orario settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi, il lavoro prestato nella giornata del sabato sarà considerato straordinario feriale diurno con la maggiorazione del 40%.

10. Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue pro-capite.

11. Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300 ore annue, il lavoratore, potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di permessi compensativi.

12. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi anche a gruppi di 4 o 8 ore.

13. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durta e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla funzione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

14. Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.

15. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno comunque pagate con la retribuzione del mese di effettuaizne della prestazione lavorativa.


Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità


1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.

2. L'importo degli scatti è il seguente:

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