CONFETRA
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICARoma, 18 aprile 2003
Circolare n. 52/2003Oggetto: Lavoro CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica Accordo dell11/4/2003.
L11 aprile è stato rinnovato il biennio economico 2002-2003 del CCNL in oggetto.
Laccordo prevede un aumento medio mensile a decorrere da maggio di 50 euro per il 3° livello e un importo una tantum di 500 euro uguale per tutti. Sul piano normativo lintesa dà attuazione agli impegni assunti nel precedente rinnovo disciplinando gli istituti dellapprendistato e del lavoro interinale.
Questi nel dettaglio i termini dellintesa.Aumenti A decorrere dalla busta paga di maggio dovranno essere corrisposti i seguenti importi:
aumenti mensili decorrenti da maggio 2003
nuovi minimi tabellari
Livelli
Euro
Livelli
Euro
Quadro
80,00
Quadro
828,24
5°
62,40
5°
643,69
4°
54,00
4°
551,47
3°
50,00
3°
518,94
2°
47,60
2°
492,81
1°
40,00
1°
414,12
Una tantum Luna tantum di 500 euro, da riconoscersi ai lavoratori in forza all11 aprile, sarà corrisposta in due rate di pari importo nei mesi di maggio e ottobre 2003. Dal suddetto importo dovrà essere dedotta lIVC che dall1 maggio non dovrà più essere corrisposta. Si rammenta che luna tantum non concorre al computo dei vari istituti contrattuali né del TFR, mentre ai fini fiscali e previdenziali deve essere considerata alla stregua della normale retribuzione.
Apprendistato La disciplina dellapprendistato è stata armonizzata con la vigente normativa. La modifica più rilevante consiste nellallungamento della durata massima che è stata modulata a seconda della qualifica da conseguire (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 mesi contro i precedenti 24 mesi per tutte le qualifiche).
Ciò comporterà un notevole risparmio per le aziende tenuto conto del ridotto regime contributivo dellapprendistato (fiscalizzazione pressoché totale).
Si rammenta che in base alla legge 196/97 possono essere assunti come apprendisti giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni (26 nel Sud e nelle aree depresse del Centro Nord).Lavoro interinale Anche il settore delle autoscuole e degli studi di consulenza è stato dotato di una disciplina del lavoro interinale (o lavoro in affitto) che ne amplia le possibilità di utilizzo da parte delle aziende. In aggiunta a quelle già contemplate dalla legge n. 196/97 (sostituzione di lavoratori assenti e svolgimento di lavori non eseguibili con il normale organico), sono state infatti individuate ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro interinale (picchi di attività, esecuzione di servizi particolari, ecc.).
E stata inoltre fissata all8% la percentuale massima di lavoratori interinali occupabili nelle singole aziende rispetto al personale in forza a tempo indeterminato; in alternativa è comunque consentito lutilizzo di almeno 3 lavoratori interinali.Stesura del contratto E stato convenuto di procedere alla stesura del nuovo testo coordinato del CCNL. A tal fine è stato già programmato un incontro per il 30 maggio.
f.to dr. Piero M. Luzzati