CONFETRA
CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA
DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICACIRCOLARE N. 59/2000
OGGETTO: LAVORO APPRENDISTATO TUTORE AZIENDALE D.M. 28.2.2000, SU G.U. N.59 DELL11.3.2000.
Il Ministero del Lavoro ha definito i requisiti del tutore aziendale, cioè di colui che in base alla legge n.196/97 avrà il compito di affiancare gli apprendisti per istruirli allesercizio dellattività lavorativa.
Come è noto, la citata legge 196 ha inteso rilanciare lapprendistato,in passato limitato alle mansioni operaie o di bassa qualifica, per consentirne una maggiore diffusione visto anche il ridimensionamento dei contratti di formazione e lavoro a seguito delle recenti riserve formulate dalla Comunità Europea. In particolare, accanto allelevazione dei limiti massimi di età per lassunzione di apprendisti (24 anni elevabili e 26 al Sud e nelle zone depresse del Centro-Nord) e alla possibilità di ricorrere allapprendistato anche per mansioni qualificate, sono stati potenziati gli aspetti formativi dellistituto di cui il tutore è chiamato in qualche modo a fare da garante.Queste nel dettaglio le principali disposizioni del decreto in esame:
- le funzioni di tutore possono essere svolte da un dipendente designato dallimpresa ovvero, nelle imprese con meno di 15 dipendenti e in quelle artigiane, dagli stessi titolari;
- ciascun tutore non può affiancare più di 5 apprendisti contemporaneamente;
- può essere designato come tutore solamente un lavoratore qualificato che sia in possesso dei requisiti espressamente indicati dal decreto (inquadramento contrattuale almeno pari a quello finale dellapprendista; anzianità di servizio minima di 3 anni e svolgimento di unattività lavorativa coerente con quella dellapprendista);
- da parte delle regioni può essere prevista, accanto alla formazione extra aziendale per gli apprendisti, una specifica attività formativa per i tutori della durata di almeno 8 ore.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Piero M. Luzzati___________________
G.U. N. 59 DELL11.3.2000
DECRETO 28 febbraio 2000
Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
Art. 1.
1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2.
1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguira' alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgere attivita' lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4. Ciascun tutore puo' affiancare non piu' di cinque apprendisti,ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
Art. 3.
1. Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2. I tutori di cui al comma 1, dell'art. 2, del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualita' di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2, dell'art. 1, del presente decreto nell'ambito delle attivita' formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16, comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196, verra' determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali.Roma, 28 febbraio 2000
Il Ministro: Salvi