CONFETRA
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della LogisticaRoma, 4 luglio 2002
Circolare n.92/2002
Oggetto: Lavoro Indennità di vacanza contrattuale Nuovi importi in vigore da luglio.
Si rammenta che, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dal Protocollo di Palazzo Chigi del 23/7/1993, dal mese di luglio scatta la prima rata di IVC - Indennità di Vacanza Contrattuale - (30% del tasso di inflazione programmata) per il CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.
In particolare gli importi mensili di IVC da corrispondere con la prossima busta paga sono i seguenti:
CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica
livelli euro quadri 6,18 5° 5,29
4° 4,84 3° 4,69 2° 4,57 1° 4,19 Come è noto, lIVC deve ritenersi a tutti gli effetti un elemento retributivo, assoggettabile quindi agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientrante nel computo dei vari istituti contrattuali ad eccezione del TFR. Gli importi dellIVC, che verranno assorbiti al momento del rinnovo del contratto, devono essere evidenziati in busta paga separatamente dagli altri elementi economici.
f.to dr. Piero M. Luzzati